Tassazione Criptovalute: in che modo cambia la tassazione sulle cripto attività rispetto al passato?
Con il continuo riformarsi del panorama finanziario attraverso le valute digitali, l’Italia ha preso misure per chiarire e regolamentare la tassazione delle attività cripto. La Legge di Bilancio del 2023 ha introdotto cambiamenti significativi, volti ad allineare le regolamentazioni fiscali con la natura in evoluzione degli asset cripto. La Circolare n. 30/E/2023 dell’Agenzia delle Entrate, datata 27 ottobre 2023, delinea questi cambiamenti nel dettaglio, segnalando una nuova era per la Tassazione delle Criptovalute per il 2024.
In questo articolo scopriremo:
- La normativa di riferimento e l’art. 67 del TUIR
- Com’è la Tassazione sulle Criptovalute per il 2024
- Le modalità di calcolo della giacenza media annua
- La rivalutazione al 14% e l’istanza di emersione
L’evoluzione degli asset cripto
Gli asset cripto, variando nella natura e nella qualificazione legale, si sono rapidamente diffusi tra i contribuenti, presentando sfide uniche per i quadri regolatori. L’Europa ha risposto con la direttiva DAC8, che armonizza la cooperazione amministrativa e impone lo scambio automatico di informazioni per le transazioni cripto. La legislazione nazionale italiana riflette questo sforzo, cercando di affrontare la complessità di questi strumenti digitali all’interno della sua legge fiscale e plasmando una regolamentazione che riguardi la Tassazione delle Criptovalute per l’anno 2024.
Fino ad oggi – o per meglio dire, fino all’approvazione della Legge di Bilancio 2023 – in mancanza di una normativa certa, l’Agenzia delle Entrate ha da sempre equiparato le valute virutali alle tradizionali valute estere, imponendo una Tassazione sulle Criptovalute anche per il 2024 pari al 26%, da calcolare su tutte le plusvalenze derivanti sia dagli scambi crypto-fiat che dagli scambi crypto-cypto. Il tutto, a condizione che nel periodo d’imposta da dichiarare la giacenza dei depositi complessivamente intrattenuti dal contribuente, per almeno 7 giorni consecutivi, fosse superiore a 51.645 € circa.
Tale impostazione è stata confermata dalla suddetta Circolare n. 30/2023.
I cambiamenti più importanti!
A partire dall’anno d’imposta 2023, il Legislatore ha introdotto una nuova lettera c-sexies all’art. 67 TUIR, relativa alla Tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle Criptovalute da considerarsi valida anche per il 2024. L’articolo di legge riporta il seguente testo:
– c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta. Ai fini della presente lettera, per “cripto-attività” si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni.
Dal dictum normativo appare evidente che il concetto di criptoattività include sia le valute virtuali, quali Bitcoin, Ethereum, Stablecoin e così via, sia tutte le altri rappresentazioni digitali che utilizzano la tecnologia blockchain. Ma arriviamo subito al dunque: superata la franchigia dei 2.000€ suddetta, quali sono le fattispecie imponibili? Tutte le plusvalenze o i proventi derivanti dalla cessione a titolo oneroso, intesa come
- conversione della criptoattività in valuta avente corso legale (crypto-fiat)
- scambio di una criptovaluta con altra criptovaluta avente differenti caratteristiche e funzioni
Va da sé che lo scambio tra cripto-attività aventi avente medesima funzionalità economica non sono fiscalmente rilevanti in quanto si considerano aventi eguali caratteristiche e funzioni.
La determinazione delle plusvalenze
Ai fini della Tassazione delle Criptovalute dal 2024, come riportato dall’articolo 68 comma 9 bis del TUIR, in caso di cessione la base imponibile è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero dal valore normale delle cripto-attività al momento della cessione e il costo o il valore di acquisto. Qualora il corrispettivo sia costituito da un’altra cripto-attività avente diverse caratteristiche e funzioni si assume come valore normale della cripto-attività ricevuta quella rilevabile sul sito della piattaforma attraverso il quale è avvenuto lo scambio alla data in cui lo stesso è concluso. In mancanza di detta rilevazione, il valore normale della cripto-attività acquisita si determina secondo il principio di cui al comma 3 dell’articolo 9 del Tuir.
Si specifichi, inoltre:
- Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente;
- In mancanza il costo è pari a zero;
- Tali elementi possono essere costituiti dalla documentazione d’acquisto dell’intermediario o del prestatore di servizi presso il quale è avvenuto l’acquisto;
- Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione;
- Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante.
Il monitoraggio fiscale e i Redditi derivanti dallo staking
Una ulteriore e importante caratterista della Tassazione delle Criptovalute nel 2024 riguarda l’obbligo del monitoraggio fiscale. Infatti, se nel passato non era prevista alcuna tassazione seguente alla compilazione del quadro RW, con la legge di bilancio dal 2023 si vede l’introduzione dell’obbligo di versamento dell’imposta di bollo nella misura pari al 2 per mille, calcolata sul valore complessivo delle criptoattività.
Attenzione! In merito agli obblighi di monitoraggio a carico dei contribuenti, la norma prevede che gli stessi sussistono indipendentemente dalle modalità di conservazione delle cripto, prescindendo, quindi, dalla circostanza della loro detenzione all’estero o in Italia.
Conoscere la Tassazione sulle Critpovalute per l’anno 2024 ci porta ad affrontare anche il tema legato al cd. Staking. Lo staking è il processo utilizzato dalla blockchain delle cripto-valute per raggiungere il consenso distribuito sulla generazione di un nuovo blocco attraverso un meccanismo algoritmico e criptografico che ricomprende tutte le operazioni informatiche volte a verificare la correttezza dei dati e a registrare gli stessi nella relativa blockchain (cd. POS)
Detto processo consente al contribuente di partecipare alla produzione e alla validazione di nuovi blocchi, utilizzando le proprie cripto-valute come stake; a tal fine, la piattaforma pone sulle stesse un vincolo di indisponibilità per il tempo necessario alla produzione e alla convalida dei blocchi della relativa blockchain, al fine di ricevere, poi, un compenso tassato con aliquota pari al 26%.
Altri adempimenti previsti dalla Circolare 30/2023
Ai fini della comprensione della Tassazione sulle Criptovalute 2024, è bene ricordare anche quanto indicato dalla legge 197/2022 al comma 133. Più specificatamente, la nuova disciplina legislativa ha introdotto la cd. rideterminazione del valore delle criptoattività, vale a dire la possibilità di rivalutare il valore di acquisto al 1° gennaio 2023 di un importo pari al valore che la cripto aveva a quella data, versando un‘imposta sostitutiva del 14% per ciascuna criptoattività detenuta.
L’imposta deve essere assolta entro il 15 Novembre 2023, in un’unica soluzione o in 3 rate, e l’importo rideterminato non è valido ai fini della quantificazione di eventuali minusvalenze.
In che modo procedere con la rivalutazione?
Nel caso in cui il contribuente detenga più criptoattività e decida di avvalersi della rideterminazione del loro costo o valore di acquisto, è tenuto a rideterminare tutte le attività aventi la medesima denominazione. Ad esempio se il contribuente alla data del 1° gennaio 2023 deteneva 10 bitcoin e 20 ether e decide di rideterminare solo il valore dei bitcoin, allora sarà tenuto a rideterminare il valore di tutti i 10 bitcoin detenuti.
Regolarizzazione in caso di mancata dichiarazione
La trattazione dell’argomento inerente la Tassazione sulle Criptovalute nel 2024 non può che concludersi definendo la condotta che i contribuenti devono avere nel caso in cui non abbiamo adempiuto ad alcun obbligo dichiarativo e/o impositivo riguardo le valute virtuali possedute negli anni precedenti. Ai sensi della nuova legge di bilancio 2023, con postuma grazie alle Circolare 30/2023, tali contribuenti hanno la possibilità di “rimediare” mediante una istanza di emersione, attraverso la quale:
- in termini di solo monitoraggio fiscale, potranno sanare l’inadempimento di ogni anno versando lo 0,5% del valore delle attività non dichiarate a titolo di sanzione;
- per coloro che, invece, hanno realizzato redditi fiscalmente rilevanti, alla sanzione dello 0,5% si aggiunge quella del 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo.
Resta comunque ferma, per il contribuente, la possibilità di avvalersi del c.d. “ravvedimento operoso” nei limiti fissati dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
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