Regime Impatriati e sportivi professionisti: quali sono i requisiti da possedere?
Regime Impatriati Sportivi Professionisti: Una delle misure fiscali più favorevoli ad oggi conosciute nel nostro ordinamento giuridico italiano è il cd. Regime degli Impatriati, anche conosciuto come regime del “Rientro dei cervelli”. Il vantaggio che riconosce ai suoi beneficiari riguarda la possibilità di tassare solo una parte del reddito complessivamente prodotto in Italia: il 50% o il 40% nei casi in cui il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore o vi è la nascita/adozione di un minore durante il periodo di fruizione del regime.
L’agevolazione viene riconosciuta per i primi cinque periodi di imposta, talvolta estendibili per ulteriori tre. Ma vediamo, nello specifico, se e come il Regime degli Impatriati può essere applicato anche agli Sportivi Professionisti!
Il Regime degli Impatriati vede la una sua prima regolamentazione con il D.lgs. 147/2015, c.d. “Decreto internazionalizzazione, modificato e aggiornato grazie al successivo Decreto crescita del 2019. L’obbiettivo del legislatore è stato fin da subito quello di incentivare un rientro dei cervelli in fuga dall’Italia, garantendo, nel rispetto di determinate condizioni che di seguito vedremo, la possibilità di tassare solo il 30% o il 10% dell’intero reddito prodotto in Italia derivante da attività di lavoro subordinato, lavoro autonomo o imprenditoriale in forma individuale.
Il Regime degli Impatriati per gli Sportivi Professionisti prevede condizioni di sgravio leggermente differenti rispetto a quelle ora dette ma, in ogni caso, vantaggiose sia per i cittadini italiani che rientrano dall’estero sia per i cittadini esteri che vogliono entrare in Italia per la prima volta. Nel merito, si specifichi fin da subito che per sportivo professionista deve intendersi:
“l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali”.
Possono godere dell’agevolazione prevista dal Regime degli Impatriati gli Sportivi Professionisti che rispettano i seguenti requisiti:
- non devono essere stati residenti fiscalmente in Italia nei 2 periodi di imposta precedenti il trasferimento;
- devono impegnarsi a risiedere in Italia per almeno i 2 anni successivi il rientro;
- l’attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente nel territorio italiano.
Possono accedere al regime fiscale anche gli sportivi, cittadini italiani, espatriati all’estero non iscritti all’AIRE, ma a condizione che:
- abbiano avuto residenza in un altro Stato avente con l’Italia una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi,
- la residenza estera convenzionale sia stata mantenuta per il periodo minimo di due anni previsto dalla norma.
Attenzione: la mancata iscrizione AIRE deve essere compensata con una certificazione di residenza fiscale estera rilasciata dall’autorità fiscale dello Stato estero di residenza. Si aggiunga, inoltre, che il decreto crescita ha esteso la platea dei beneficiari del Regime degli Impatriati anche agli Sportivi Professionisti, prevedendo, però, una ferrea condizione, ossia:
“L’esercizio dell’opzione per il regime agevolato ivi previsto (articolo 5 quater) comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile da versate a un apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per il potenziamento dei settori giovanili”.
La percentuale di detassazione
Abbiamo avuto modo di anticipare che, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, il Regime degli Impatriati garantisce una importante detassazione anche per gli Sportivi Professionisti. Nello specifico, dal 1° gennaio 2023 la percentuale di detassazione agevolata sui redditi prodotti in Italia sarà pari al 50%. Accanto alla categoria degli sportivi professionisti si pongono anche gli sportivi amatoriali per i quali vi è stata una riduzione della percentuale di detassazione: dal 70% al 50%. Ai sensi dell’art. 16 comma 3 bis del D.lgs 147/2015 l’agevolazione fiscale prevista per il regime del rientro dei cervelli ha una durata di 5 anni, estendibile per ulteriori 5 al verificarsi di determinate condizioni.
Questo vale per anche per gli Sportivi Professionisti che aderiscono ad Regime degli impatriati?
In linea generale, la norma prevede che i lavoratori trasferiti in Italia o rientrati in Italia possano estendere il beneficio fiscale
- in presenza di almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo,
- con l’acquisto dell’unità immobiliare in Italia (che può avvenire sia entro i dodici mesi precedenti al rientro in Italia sia successivamente al rientro stesso).
Con la legge di bilancio 2021 l‘agenzia delle entrate ha previsto l’applicarsi della estensione a tutti quei cittadini che trasferivano la propria residenza in Italia prima del 30 aprile 2020. Tale misura, però, è stata esplicitamente esclusa per i lavoratori dello sport.
I redditi soggetti all’agevolazione
L’ambito ordinario dell’agevolazione riguarda il reddito derivante sai da lavoro dipendente sia da lavoro autonomo. Questo vale anche nel caso di Sportivi Professionisti che applicano il Regime degli impatriati. Dunque, se la prestazione è svolta sotto la direzione di una società sportiva il rapporto di lavoro è assimilabile al reddito da lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR, il cui reddito è regolato per la sua determinazione dall’articolo 51 comma 1 del TUIR.
È da prestare attenzione, però, al riferimento di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/15. La norma richiede che l’attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano e, questo requisito, deve essere verificato in relazione a ciascun periodo di imposta essendo soddisfatto se l’attività lavorativa venga (effettivamente) svolta nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni annui.
Ovviamente, nel merito va tenuto in considerazione che l’attività di trasferta, in quanto resa nell’interesse esclusivo del datore di lavoro, comporta che i redditi agevolabili possono comprendere anche le somme corrisposte per l’attività prestata all’estero. In ogni caso, è bene fare attenzione al numero dei giorni effettivamente trascorsi al di fuori dell’Italia.
Il “nuovo” d.lgs. 209/2023
Negli anni il REgime degli Impartiati ha subito delle modifiche importanti. L’ultima legislazione ha portato alla abrogazione del primo articolo di legge (art. 16 del D.lgs. 147/2015), definendo nuove condizioni utili, per i lavoratori, ad accedere all’agevolazione fiscale. La categoria degli sportivi professionisti, purtroppo, ha subito delle perdite importanti, tanto da vedersi eliminare, per i rientrati a partire dal 2024 in poi, la possibilità di accedere a alle agevolazioni fiscali.
Così come stabilità dal comma 9 del nuovo articolo 5 del D.lgs. 209/2023:
“[…] le disposizioni di cui al primo periodo (art. 16 d.lgs 147/2015) continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in
Italia entro il 31 dicembre 2023 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data.“
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