Rientro dei Cervelli Come Funziona: quali sono i requisiti per accedervi?
Rientro dei cervelli: come funziona. Nel corso degli ultimi anni, uno degli argomenti più discussi riguardo l’ambito lavorativo è sicuramente il cosiddetto “Regime degli impatriati“, con l’obiettivo di aumentare progressivamente l’inserimento dei nuovi lavoratori.
L’agevolazione che propone il regime degli impatriati è quella di calcolare le tasse su una parte del totale ottenuto in Italia, ovvero il 50% o il 40% nei casi in cui il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore o vi è la nascita/adozione di un minore durante il periodo di fruizione del regime. Viene convalidata solamente nei primi 5 periodi d’imposta, con una potenziale aggiunta di 3 periodi se ci sono determinate condizioni e requisiti. La domanda che sorge spontanea è: di quali requisiti si sta parlando?
Lo scopriremo in questo articolo attraverso i seguenti punti:
- Qual è la normativa che si osserva?
- I requisiti soggettivi e oggettivi
- Modalità di utilizzo e tempo per l’utilizzo dell’agevolazione
- I limiti dell’interpello preventivo
Qual è la normativa che si osserva?
Il regime del Rientro dei Cervelli vede la una sua regolamentazione nel D.lgs. 147/2015, o Decreto internazionalizzazione, così come modificato dal Decreto Crescita del 2019. la ratio della norma è stata fin da subito quella di incentivare un “rientro dei cervelli in fuga” dall’Italia, garantendo a questi ultimi, nel rispetto di determinate condizioni che di seguito vedremo, la possibilità di tassare una sola parte dell’intero reddito prodotto in Italia, derivante da attività di lavoro subordinato o lavoro autonomo. Negli anni questo regime speciale ha subito delle modifiche importanti. L’ultima legislazione ha portato alla abrogazione del primo articolo di legge (art. 16 del D.lgs. 147/2015), definendo nuove condizioni utili, per i lavoratori, ad accedere all’agevolazione fiscale.
Ma cosa prevede la norma pubblicata e resa esecutiva a partire dal 2024? Come Funziona il nuovo regime del Rientro dei Cervelli? L’art. 5 del D.lgs. 209/2023 definisce i requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per accedervi nonchè Come Funziona il regime del Rientro dei Cervelli Dai commi 1 a 10 si specifica che la tassazione ridotta del reddito avviene rispettando le seguenti condizioni:
- Il lavoratore non deve essere stato residente fiscalmente in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il rimpatrio
- Il lavoratore si impegna a risiedere fiscalmente in Italia per almeno i quattro anni successivi al rimpatrio stesso
- L’attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente nel territorio italiano.
Nel rispetto di tutti e tre questi requisiti, restano agevolabili:
- I redditi da lavoro dipendente e assimilato,
- I redditi da lavoro autonomo, derivanti dall’esercizio di arti e professioni.
La percentuale del 50% è ridotta al 40% nei seguenti casi:
- il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;
- in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime. In tale caso il beneficio è fruito a partire dal periodo d’imposta in corso al momento della nascita o dell’adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell’agevolazione.
Modalità e tempi di utilizzo dell’agevolazione
L’agevolazione del regime degli impatriati ha valenza sia per lavoratori dipendenti sia per i lavoratori autonomi. Secondo quale modalità bisogna richiede l’agevolazione? Abbiamo due soluzioni a seconda del tipo di lavoratore. I lavoratori dipendenti, per usufruire dell’agevolazione prevista dal Regime degli Impatriati, hanno l’obbligo di presentare una richiesta scritta al datore di lavoro mediante autodichiarazione di cui al DPR 445/2000.
A seguito del ricevimento della richiesta, il datore di lavoro può applicare le ritenute fiscali sul 40 o 50% del reddito complessivo in busta paga. Se non avviene ciò, il contribuente ha la possibilità di calcolarla in dichiarazione dei redditi I lavoratori in possesso di partita iva, hanno la possibilità di accederne direttamente in dichiarazione dei redditi. Un altra possibilità riguarda invece l’utilizzo dell’agevolazione in sede di applicazione della ritenuta d’acconto operata dal committente. Come accade però ai lavoratori dipendenti, il lavoratore autonomo deve presentare al committente un’autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000.
Abbiamo avuto modo di anticipare che, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge sul Rientro dei Cervelli, il regime viene riconosciuto per i primi 5 anni d’imposta, nelle percentuali del 50% o del 40% a seconda della presenza o meno di almeno un figlio minore al momento del rimpatrio o della nascita/adozione dello stesso nel corso del quinquennio. Ai sensi del comma 10 dell’art. 5 D.lgs. 209/2023, l’agevolazione fiscale può essere ampliata ed estesa per ulteriori 3 periodi d’imposta, ed il reddito soggetto a tassazione sarà pari al 50% del suo intero ammontare.
Riportando il dictum della norma:
“Limitatamente ai soggetti che trasferiscono la propria residenza anagrafica nell’anno 2024 le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori tre periodi di imposta nel caso in cui il contribuente è divenuto proprietario, entro la data del 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, di un’unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia”.
Le modifiche rispetto al “distacco”
Nell’ambito del regime del Rientro dei Cervelli e dei Requisiti da possedere per accedervi, è bene specificare che in materia di distacco il d.lgs. 209/2023 ha apportato una modifica importante con riferimento ai lavoratori che, rientrati in Italia dopo anni di permanenza fuori dall’Italia, decidono di continuare la propria attività lavorativa presso il medesimo datore di lavoro estero.
Nel merito, il comma 1 lett b) dell’art. 5 D.lgs. 209/2023 specifica che se il lavoratore presta l’attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all’estero NON dovrà essere più di 3 anni, bensì di:
- sei periodi d’imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
- sette periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo
I Limiti dell’interpello preventivo
Ricordando ancora una volta la Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 33/E/2020, è doveroso segnalare che l’accesso al regime agevolato non può essere subordinato alla presentazione di un’istanza di interpello da parte del contribuente, se le questioni riguardino la sussistenza o meno dei presupposti utili a stabilire l’effettiva residenza fiscale o i requisiti necessari all’accesso al regime speciale – dato che tali verifiche implicano valutazioni di fatto non risolvibili in sede di interpello.
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