Rientro dei Cervelli Italia Tasse: quali sono i requisiti? Quali sono le tasse da pagare?
Rientro dei Cervelli Italia Tasse: è un regime agevolato per i lavoratori che rientrano in Italia dopo un periodo minimo trascorso all’estero. Per poter accedere a questa agevolazione, sono richiesti dei requisiti ben specifici, che analizzeremo di seguito.
Il Rientro dei Cervelli è stato introdotto con il Decreto Internazionalizzazione 2015 (D.lgs. 147/2015), modificato poi con il Decreto Crescita (D.L. 34/2019) e nuovamente modificato con la legge di bilancio 209/2023.
Detto anche “Regime degli Impatriati“, ha la finalità di incentivare un “rientro dei cervelli in fuga” dall’Italia, garantendo a questi ultimi, la possibilità di tassare solo il 50% o il 40% nei casi in cui il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore o vi è la nascita/adozione di un minore durante il periodo di fruizione del regime.
Questa riduzione di tassazione viene effettuata sull’intero reddito prodotto in Italia, derivante da attività di lavoro autonomo o subordinato. Di norma, questo beneficio ha durata di 5 anni, ma sono previste anche delle possibilità di estensione.
In questo articolo analizzeremo quindi:
- I Requisiti richiesti
- La durata dell’agevolazione e possibilità di estensione
- Lavoratori autonomi e subordinati
I requisiti richiesti
I requisiti necessari sono indicati nell’art. 5 del D.lgs. 209/2023:
- Il lavoratore non deve essere stato residente fiscalmente in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il rimpatrio
- Il lavoratore si impegna a risiedere fiscalmente in Italia per almeno i quattro anni successivi al rimpatrio stesso
- L’attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente nel territorio italiano.
Nel rispetto di tutti e tre questi requisiti, restano agevolabili:
- I redditi da lavoro dipendente e assimilato,
- I redditi da lavoro autonomo, derivanti dall’esercizio di arti e professioni.
La percentuale del 50% è ridotta al 40% nei seguenti casi:
- il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;
- in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime. In tale caso il beneficio è fruito a partire dal periodo d’imposta in corso al momento della nascita o dell’adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell’agevolazione.
Durata del beneficio
Come abbiamo già anticipato, il Rientro dei Cervelli in Italia viene riconosciuto per i primi 5 anni d’imposta, nelle percentuali del 50% o del 40% nei casi in cui il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore o vi è la nascita/adozione di un minore durante il periodo di fruizione del regime.
Ai sensi del comma 10 dell’art. 5 D.lgs. 209/2023, l’agevolazione fiscale può essere ampliata ed estesa per ulteriori 3 periodi d’imposta, ed il reddito soggetto a tassazione sarà pari al 50% del suo intero ammontare.
Riportando il dictum della norma:
“Limitatamente ai soggetti che trasferiscono la propria residenza anagrafica nell’anno 2024 le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori tre periodi di imposta nel caso in cui il contribuente è divenuto proprietario, entro la data del 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, di un’unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia”.
Lavoratori autonomi e subordinati
I lavoratori dipendenti, per applicare l’agevolazione prevista dal Regime degli Impatriati, devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro resa mediante autodichiarazione di cui al DPR 445/2000.
A seguito del ricevimento della richiesta, il datore di lavoro può applicare le ritenute fiscali sul 40% o 50% del reddito complessivo direttamente in busta paga. In mancanza, il contribuente può fruirne direttamente in dichiarazione dei redditi.
I lavoratori con p.iva possono accedere al regime fiscale di favore direttamente in dichiarazione dei redditi. Questi possono fruire dell’agevolazione anche in sede di applicazione della ritenuta d’acconto operata dal committente. Analogamente a quanto previsto per i lavoratori dipendenti, però, anche qui il lavoratore autonomo per poter fruire del favor impositivo deve presentare al committente un’autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000.
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