Superbonus 110: interventi trainanti e trainati. Vediamo le distinzioni delle categorie di interventi
Superbonus 110: quali sono gli interventi trainanti e trainati ammessi dall’agevolazione? Precisiamo che gli interventi trainanti sono quelli che riguardano la riqualificazione energetica, oppure l’adozione di misure antisismiche, mentre gli interventi trainati sono ammessi alla maxi detrazione solo se eseguiti congiuntamente ad almeno un intervento trainante. In questo articolo ti spiegheremo:
- Requisiti tecnici e termini da rispettare
- Gli interventi trainanti
- Gli interventi trainati
Se ti stai approcciando al tema delle ristrutturazioni, ed in particolare alla detrazione prevista dal Superbonus 110 per interventi specifici, vediamo i requisiti tecnici da dover rispettare. Per beneficiare di tale detrazione, è necessario che gli interventi di riqualificazione energetica, sia trainanti che trainati, assicurino nel loro complesso il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o della singola unità immobiliare. Qualora tale conseguimento non sia possibile, è sufficiente raggiungere la classe energetica più alta prevista per legge nel dato momento.
Il miglioramento della classe energetica deve essere dichiarato mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato sotto forma di dichiarazione asseverata. Inoltre è necessario rispettare i requisiti tecnici previsti nell’Allegato A del Decreto 06 Agosto 2020, del quale si riporta link diretto a fondo pagina. È possibile accedere al Superbonus a condizione che le spese siano sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione.
La qualificazione dell’intervento deve sempre risultare dal titolo amministrativo rilasciato dal Comune. Gli interventi trainanti ammessi al Superbonus 110 si possono qualificare come interventi di riqualificazione energetica oppure antisismici. Vediamoli di seguito nel dettaglio.
La riqualificazione energetica
In questa tipologia di intervento si possono ulteriormente distinguere due aree di interesse: l’isolamento termico e la sostituzione di impianti.
L’isolamento termico deve riguardare l’involucro degli edifici, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso, o dell’unità immobiliare indipendente, sita in edifici plurifamiliari. In particolare, tale intervento può prevedere l’isolamento termico di superfici opache verticali, orizzontali ed inclinate, che interessano l’involucro dell’edificio o unità funzionalmente indipendente, tenendo conto della percentuale di copertura sopra citata.
La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale può riguardare le parti comuni, singole unità immobiliari, edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti. È possibile usufruire del Superbonus per la sostituzione di impianti esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi e geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo. È inoltre possibile prevedere la sostituzione con impianti di microcogenerazione o impianti a collettori solari.
Gli interventi antisismici
Sono da considerarsi quali interventi trainanti anche gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, realizzati su immobili situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3. In particolare, si tratta di interventi antisismici per la messa in sicurezza delle parti strutturali di edifici, dai quali deriva una riduzione del rischio sismico di una o due classi, anche realizzati su parti comuni di edifici.
Inoltre, tale beneficio è riconosciuto anche per l’acquisto delle cd. “case antisismiche”, ovvero quelle unità immobiliari che fanno parte di edifici siti in zone a rischio sismico 1, 2 o 3, demolite e ricostruite da imprese di costruzione o ristrutturazione; tali imprese devono inoltre provvedere entro 18 mesi dal termine dei lavori alla rivendita dell’immobile stesso. In quest’ultimo caso, per avere diritto all’agevolazione, l’atto di acquisto deve essere stipulato entro il 31 dicembre 2022, a patto che il preliminare sia stato stipulato entro il 30 giugno 2022, quale scadenza originaria della detrazione.
Gli interventi trainati possono accedere al Superbonus solo se eseguiti congiuntamente ad almeno un intervento trainante. Per fruire del beneficio è inoltre indispensabile che le spese relative agli interventi trainati siano sostenute nel periodo di validità dell’agevolazione, e nell’arco di tempo compreso tra la data di inizio e quella di fine dei lavori degli interventi trainanti.
